Sez. L - , Ordinanza n. 5895 del 03/03/2020 (Rv. 657178 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Personale dipendente della pubblica amministrazione - Estinzione del rapporto a termine - Successiva assunzione in ruolo - Trattamento di fine rapporto per il primo rapporto - Liquidazione - Frazionabilità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPCM 20/12/1999 art. 1, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)