diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 24046 del 27/07/2026 (Rv. 679580-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE | Cessione d'azienda o trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici - Continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. - Conseguenze - Infrazionabilità di anzianità e trattamento di fine rapporto - Deroga - Necessità di previsione espressa - Sussistenza - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679580-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE

In caso di cessione d'azienda o di trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici, il principio di continuità del rapporto sancito dall'art. 2112 c.c. comporta l'unitaria considerazione dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti interessati e l'infrazionabilità della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, potendo derogarsi a tale principio solo in presenza di un'espressa previsione normativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare l'impugnata decisione, ha escluso che l'art. 19, comma 8, della l.r. Sicilia n. 8 del 2012, come autenticamente interpretato dall'art. 64 della l.r. Sicilia n. 9 del 2013, contenesse una deroga espressa all'art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento del personale dai soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale all'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive).

Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Legge Reg. Sicilia 12/01/2012 num. 8 art. 19 com. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/2013 num. 9 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)