Sez. L, Sentenza n. 7930 del 27/10/1987 (Rv. 455678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - COLLABORAZIONE O SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE DI GRADO SUPERIORE AD OPERA DI UN DIPENDENTE DI GRADO INFERIORE - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL SOSTITUTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - COLLABORAZIONE O SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE DI GRADO SUPERIORE AD OPERA DI UN DIPENDENTE DI GRADO INFERIORE - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL SOSTITUTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Quando tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza del lavoratore siano già compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la temporanea ed occasionale sostituzione del medesimo da parte del lavoratore di grado inferiore non attribuisce a quest'ultimo né il diritto alla qualifica superiore, né il diritto al trattamento economico corrispondente. (Conf 1446/86, mass n 444842).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)