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Sez. L, Sentenza n. 1446 del 05/03/1986 (Rv. 444842 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE DI GRADO SUPERIORE AD OPERA DI UN DIPENDENTE DI GRADO INFERIORE - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL SOSTITUTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444842-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE DI GRADO SUPERIORE AD OPERA DI UN DIPENDENTE DI GRADO INFERIORE - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL SOSTITUTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La sostituzione di un dipendente di grado superiore ad opera di un dipendente di grado inferiore non implica Esercizio di mansioni superiori da parte del sostituto, agli effetti previsti dall'art. 2103 cod. civ., quando tale sostituzione rientra nelle mansioni vicarie proprie del dipendente inferiore. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la sostituzione non implicante Esercizio di mansioni superiori fosse possibile solo in relazione alla qualifica immediatamente superiore, sicché nelle mansioni del Vice capoufficio rientrasse la sostituzione del capoufficio ma non anche del funzionario di direzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)