Sez. L, Sentenza n. 938 del 03/02/1999 (Rv. 522920 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Deposito del ricorso presso la cancelleria di giudice incompetente - Efficacia sanante della costituzione dell'appellato - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
Nel rito speciale del lavoro va dichiarata l'inammissibilità dell'appello ove il ricorso sia stato depositato presso la cancelleria di giudice incompetente; né, a causa dell'intervenuto giudicato, il vizio può essere sanato dalla costituzione in giudizio dell'appellato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)