Sez. L, Sentenza n. 2203 del 16/03/1996 (Rv. 496377 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Deposito dell'atto oltre il termine annuale - Inammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio anche in cassazione - Costituzione dell'appellato - Sanatoria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'inammissibilità dell'appello per deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327, primo comma, con. proc. civ. (che in ipotesi di controversie di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è insuscettibile di sospensione feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)