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Sez. L, Ordinanza n. 6141 del 17/03/2026 (Rv. 678638-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA | Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Decadenza - Lavoro intermittente senza obbligo di chiamata - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678638-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA

Ai fini della decadenza dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata (caratterizzato dalla discontinuità della prestazione), assumono rilievo le effettive giornate di lavoro prestate, restando irrilevante il nuovo rapporto di lavoro subordinato se questo ha avuto esecuzione per un numero di giornate che, cumulate, non superano sei mesi. (Nella specie, la S.C. ha confermando la sentenza di appello con la quale - a fronte della conclusione di plurimi contratti di lavoro intermittente di durata formale che, cumulata complessivamente, aveva determinato il superamento dei sei mesi - era stata esclusa la decadenza dalla NASpI in base al computo dei soli giorni effettivi di lavoro).

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)