Sez. 2, Sentenza n. 12967 del 23/11/1999 (Rv. 531410 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAUZIONE | Provvedimento cautelare tipico - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte, a garanzia dei danni conseguenti ad un accertamento peritale - Rigetto - Legittimità - Valutazione del rifiuto della parte a consentire un accertamento disposto dal giudice - Art. 116 cod. proc. civ. - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAUZIONE
Il giudice non può accogliere l'istanza di una parte che subordina il suo consenso all'espletamento di un atto istruttorio- nella specie fermo degli impianti industriali per espletare gli accertamenti indicati dal C.T.U. - al versamento di una cauzione a carico della controparte, a garanzia dei danni derivantile, perché la cauzione, come tutti i provvedimenti cautelari, può esser imposta dal giudice soltanto nei casi previsti dalla legge, mentre d'altro canto il rifiuto della parte a consentire sulle cose gli accertamenti necessari ordinati dal giudice per conoscere i fatti di causa, può esser valutato, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 119, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)