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Sez. 3, Sentenza n. 8775 del 30/05/2003 (Rv. 563798 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAUZIONE | Cauzione a garanzia della corresponsione all'affittuario dell'indennità per miglioramenti - Natura - Provvedimento cautelare - Conseguenze - Modificabilità da parte del giudice dell'impugnazione - Necessità di dedurre la modifica come motivo di impugnazione - Esclusione - Inidoneità della pronuncia a passare in giudicato sul punto - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563798-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAUZIONE

Qualora, in un giudizio avente ad oggetto il rilascio di un fondo rustico, l'affittuario eserciti il diritto di ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata corrisposta l'indennità relativa ai miglioramenti prevista dall'art. 20 della legge n. 203 del 1982, e venga disposta la prestazione di cauzione a carico del proprietario, il provvedimento di fissazione della cauzione conserva la propria natura cautelare anche quando sia contenuto nella sentenza che definisce il giudizio nel corso del quale è stato richiesto, sicché esso non è soggetto alle regole che disciplinano l'impugnazione della sentenza e può essere modificato dal giudice del gravame a richiesta di una delle parti indipendentemente dal fatto che la richiesta di modifica sia stata dedotta come motivo di impugnazione, e senza che la decisione in merito sia suscettibile di acquistare autorità di giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1983 num. 203 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)