Sez. L, Sentenza n. 1068 del 05/02/1997 (Rv. 502204 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Attribuzione convenzionale della qualifica - Trattamento di miglior favore - Legittimità - Fattispecie relativa a posizione di lavoro di capo ufficio esercizio e manutenzione impianti dell'E.N.E.L..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
E` legittima l'attribuzione al lavoratore, quale trattamento di favore, di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni svolte, qualifica che in tal caso prescinde dalla verifica della corrispondenza in concreto delle mansioni svolte a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto l'inquadramento nella categoria dirigenziale del lavoratore sulla base della considerazione che, a livello aziendale, quella posizione di lavoro - di capo ufficio esercizio e manutenzione impianti dell'E.N.E.L. - era stata definita come rientrante nella categoria medesima, anche a prescindere dai requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per il riconoscimento della qualifica di dirigente). 1
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)