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Sez. L, Sentenza n. 13326 del 12/09/2002 (Rv. 557363 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Riconoscimento di tale qualifica a prescindere dalla corrispondenza con le mansioni svolte e apposizione del termine al contratto individuale - Liceità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557363-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Il riconoscimento ad un lavoratore della qualifica di dirigente a prescindere dalla corrispondenza della stessa alle mansioni effettivamente svolte e la successiva stipulazione con lo stesso di una clausola di durata del rapporto di lavoro non possono ritenersi in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Il principio fondamentale desumibile dall'art. 2103 cod. civ., secondo cui la qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, infatti, essendo stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore, anche nel caso in cui la deroga alla contrattazione collettiva non sia totalmente favorevole al lavoratore, ma presenti aspetti a lui sfavorevoli, in quanto la deroga costituisce legittima espressione di autonomia negoziale se risponde ad un apprezzabile interesse delle parti e non ha finalità elusive di norme imperative, e in particolare di quelle concernenti il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto legittima l'apposizione del termine al contratto con il quale veniva attribuita al lavoratore la qualifica di dirigente, in deroga alla contrattazione collettiva di settore per le banche di credito cooperativo che prevedeva la qualifica di dirigente soltanto per i direttori delle banche di credito cooperativo con un giro di affari superiore ad un certo importo, riservando la qualifica di funzionario ai direttori delle banche di minore importanza, alla quale, appunto, era stato addetto il lavoratore con qualifica convenzionale di dirigente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)