Sez. 5, Ordinanza n. 610 del 05/02/1999 Cc. (dep. 04/06/1999) Rv. 213519 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO: EFFETTI | Incompatibilità del giudice - Su altra richiesta concernente stesso soggetto e stessa sentenza - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO: EFFETTI
Non sussiste alcuna incompatibilità di funzioni per il giudice che, dopo aver pronunciato sentenza di rigetto o ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere altra richiesta concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza. Per il principio di tassatività, infatti, mentre l'art. 34 cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità delle funzioni di cognizione ordinaria con quelle della procedura di revisione (che è considerata un grado e, quindi, un proseguimento del giudizio di responsabilità), nessuna sanzione commina, invece, alle funzioni svolte dallo stesso giudice in plurime procedure di revisione, pur se concernenti la medesima condanna passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 641, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)