Sez. 1, Sentenza n. 1093 del 19/01/2005 (Rv. 582600 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE | Sanzioni amministrative - Opposizione - Procedimento - Riassunzione - Effettuazione nelle forme del rito della opposizione a sanzione amministrativa - Necessità - Notifica d'ufficio del solo avviso di fissazione della udienza alle parti, e non anche del ricorso - Mancata costituzione dell'amministrazione nel giudizio - Difetto di rituale instaurazione del giudizio - Conseguenze - Nullità dello stesso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE
Nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla sentenza della Cassazione va effettuata nelle forme del rito previsto per la medesima opposizione, e cioè mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. Il ricorso e il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti sono notificati di ufficio alle parti (art. 23, commi secondo e nono, legge n. 689 del 1981). Pertanto, nel caso in cui sia notificato il solo avviso di fissazione dell'udienza, senza il ricorso - che introduce una autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento, e deve contenere gli elementi per questo previsti, e va pertanto necessariamente notificato alla parte, per permetterle l'esercizio del diritto di difesa - , e l'amministrazione non si costituisca nel giudizio, questo non è regolarmente instaurato ed è nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)