Sez. 5, Sentenza n. 20829 del 11/01/2013 Ud. (dep. 14/05/2013) Rv. 255433 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Erogazioni a favore di dipendenti - Condotta di dissipazione o distrazione - Configurabilità - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reato di bancarotta fraudolenta, costituiscono condotte di dissipazione o distrazione del patrimonio societario le erogazioni a favore dei dipendenti effettuate con denaro o altri beni della società poi dichiarata fallita che non avvengano in cambio di adeguata contropartita o che non siano assistite da valide garanzie e tali, comunque, da non corrispondere ad un interesse economico della società medesima.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)