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Sez. 5, Sentenza n. 12897 del 06/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214861 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fenomeni di dissipazione o distrazione - Società collegate - Assenza di personalità giuridica - Erogazioni senza contropartita o garanzia tra le stesse - Sussistenza del reato - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214861-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, costituiscono fenomeni di dissipazione o distrazione del patrimonio societario le erogazioni "fuori busta" a favore dei dipendenti di società collegate ed i finanziamenti a tali società, se non avvengono in cambio di adeguata contropartita o se non sono assistiti da valide garanzie. Invero, poiché nella vigente normativa, il gruppo o collegamento di società è privo di personalità giuridica -la quale permane individualmente in capo alle società componenti- la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo e della impossibilità per i creditori di "inseguire" i beni su cui rivalersi, nel caso in cui gli stessi, usciti dalla disponibilità della società debitrice, siano stati dirottati nel patrimonio della società collegata. (Vedasi Cass. Civile, 9001439 - RV 465537; 9105123 - RV 472054).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)