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Sez. 2, Sentenza n. 3456 del 25/11/1972 (Rv. 361344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SUFFICIENZA.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale in data 6 luglio 1971, n 160, la quale ha dichiarato la parziale illegittimita costituzionale dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939 n 1272), mentre in base al testo originario di tale disposizione doveva essere considerato invalido, ai fini del conseguimento della pensione nella disposizione stessa prevista, l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fosse ridotta, in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del normale guadagno, se trattavasi di operaio, e a meno della meta se si trattava di impiegato (richiedendosi, cosi, un maggior grado di invalidita per il conseguimento della pensione da parte degli operai rispetto agli impiegati) , ora deve essere considerato invalido l'assicurato, operaio od impiegato, la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta, in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, al di sotto del cinquanta per cento. (V 2402'72 mass n 359836).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)