Sez. 1, Sentenza n. 4164 del 11/04/1995 (Rv. 491751 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Elementi acquisiti dopo la redazione del precedente accertamento, ma prima della sua notifica - Utilizzabilità per la integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, il requisito della sopraggiunta conoscenza di nuovi fatti, che legittima l'ufficio, ai sensi dell'art. 43 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ad integrare o modificare (in aumento) l'anteriore rettifica, va riscontrato in relazione alla data in cui tale pregressa rettifica si è tradotta, mediante notificazione, in avviso, di modo che restano inutilizzabili, al fine indicato, elementi acquisiti prima di detta notificazione, ancorché dopo la redazione del precedente accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)