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Sez. 5, Sentenza n. 10583 del 13/05/2011 (Rv. 618083 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Acquisizione di nuovi elementi per attribuire al contribuenti redditi già accertati - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618083-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante nuovi avvisi, prevista dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente "ratione temporis"), deve ritenersi ammessa anche nei casi in cui la successiva conoscenza di nuovi fatti sia la circostanza che, da sola, consenta l'attribuibilità ad un contribuente di elementi di redditività, già noti ed utilizzati a sostegno del primo avviso di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in aumento, in un caso in cui un soggetto, destinatario di un primo avviso di accertamento in qualità di amministratore di una società, era emerso essere, a seguito di un successivo atto ispettivo, titolare unico della suddetta impresa e, quindi, del relativo reddito).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)