diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 25/10/1973 (Rv. 366270 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SOMME COSTITUENTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE - SINDACATO FORMALE E SOSTANZIALE.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366270-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SOMME COSTITUENTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE - SINDACATO FORMALE E SOSTANZIALE.*

In Sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art 9 l 3 maggio 1967 n 317 sulla depenalizzazione di violazioni del codice stradale e dei regolamenti locali, il pretore, nell'Esercizio del potere di disapplicazione dell'ordinanza stessa (che e un atto amministrativo di cui si sostiene l'illegittimita) esplica un Sindacato non soltanto formale, ma anche sostanziale, che si estende alla verifica della concreta esistenza della violazione ed alla qualificazione giuridica di questa. (V 1646/72, mass n 358484).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)