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Sez. L, Sentenza n. 2165 del 01/03/1991 (Rv. 471110 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno di lavoro | Sopravvenienza della legge n. 222 del 1984 - Stato di invalidità anteriore all'1 luglio 1984 - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1991-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471110-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno di lavoro

In materia d'invalidità pensionabile, la legge 12 giugno 1984 n. 222 ha sostituito, come criterio di riferimento per la concessione delle prestazioni previdenziali, la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro ed ha introdotto - in luogo dell'unico evento protetto dalla vecchia disciplina e rappresentato dalla riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato a meno di un terzo - l'evento dell'invalidità, intesa come riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato, a causa di infermità o di difetti fisici o mentali, e l'evento dell'inabilità, intesa come stato di impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa (sempre a causa di infermità o di difetti fisici o mentali), collegando al primo evento il diritto all'assegno ordinario d'invalidità (art. 1) ed al secondo il diritto alla pensione ordinaria d'inabilità (art. 2). Pertanto, poiché l'art. 12 della medesima legge dispone che le norme in essa contenute hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, la sussistenza o no, in epoca anteriore all'1 luglio 1984, di uno stato d'invalidità deve essere verificata sulla base del criterio della riduzione della capacità non di lavoro ma di guadagno, con conseguente valutazione (secondo il criterio meno restrittivo dettato dalla normativa precedente) anche dei fattori socio-economici.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)