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Sez. 1, Sentenza n. 2604 del 14/04/1983 (Rv. 427485 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - MANCANZA DELLA PROCURA RELATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427485-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - MANCANZA DELLA PROCURA RELATIVA - IRRILEVANZA.*

La Mancanza della procura nell'atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sullo originario atto di citazione di cui sia nulla la notificazione, dal momento che tale procura abilita il procuratore a compiere tutti gli Atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita, ivi compresa la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.. (V 2472/67, mass n 329770).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)