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Sez. 3, Sentenza n. 2472 del 16/10/1967 (Rv. 329770 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - SANATORIA - INDICAZIONE DI UN TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO PRESCRITTO - RINNOVAZIONE MEDIANTE NUOVA CITAZIONE O COMPARSA DI RIASSUNZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329770-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - SANATORIA - INDICAZIONE DI UN TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO PRESCRITTO - RINNOVAZIONE MEDIANTE NUOVA CITAZIONE O COMPARSA DI RIASSUNZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La nullita della citazione, per essere stato in essa indicato un termine di comparizione inferiore a quello legale ove non sia stata sanata dalla comparizione del convenuto, determina la nullita del provvedimento successivamente svolto, ma cio non preclude alla parte, la quale sia incorsa nella predetta nullita, il diritto di rinnovare l'atto introduttivo con effetti ex nunc. Tale rinnovazione e valida anche se la parte, invece di una nuova citazione, abbia notificato all'altra parte una comparsa di riassunzione la quale contenga pero tutti i requisiti previsti dall'art 163 cod proc civ, seguita, per di più, da nuova iscrizione a ruolo e Costituzione. (Conf 3328'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)