Sez. 2, Sentenza n. 8744 del 25/08/1990 (Rv. 469064 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE - CONDIZIONI.*
In materia possessoria lo spostamento - a norma dell'art. 704 cod. proc. civ., - della Competenza esclusiva del pretore in favore di quella del tribunale adito in Sede petitoria si verifica solo quando tale giudizio sia stato instaurato per contestare, con finalità recuperatorie della cosa (o del godimento pieno o della libertà della stessa), che il soggetto con cui questa è in rapporto (jus possessionis), abbia anche il diritto di possederla ed i fatti lesivi successivamente verificatesi abbiano inciso su quella situazione di possesso, ma non anche nel caso in cui abbia ad oggetto il ripristino di una detenzione cosiddetta autonoma o qualificata, in corrispondenza ad un rapporto solo obbligatorio. (V 1855/86, mass n 445156; (V 5518/84, mass n 437187; (V 5200/83; (contra 4174/90).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)