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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023 (Rv. 667544 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella generale - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità al controricorso - Sussistenza. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667544-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

In tema di giudizio di cassazione nei confronti della P.A., si applica anche alla notifica del controricorso la regola secondo cui la nullità della notificazione - perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale - può essere sanata, con effetto "ex tunc", non solo dalla rinnovazione della notificazione, ma anche dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)