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Sez. L, Sentenza n. 14403 del 21/12/1999 (Rv. 532439 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Rischio di caduta dall'alto - Misure antinfortunistiche ex art. 10 d.P.R. n. 164/1956 - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532439-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Le misure antinfortunistiche previste dall'articolo 10 del DPR n. 164 del 1956 trovano applicazione in caso di concreta effettuazione di lavori su manufatti ad altezze pericolose, con esclusione sia dell'ipotesi di assenza di contemporanea prestazione lavorativa sia delle fasi di discesa o salita con scale a pioli, per le quali sono previste le diverse misure di sicurezza che attengono alle caratteristiche della scala e alle modalità della sua sistemazione (nella specie la SC ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso, in sede di azione di regresso dell'INAIL, la responsabilità del datore di lavoro per mancato utilizzo, da parte del lavoratore infortunato, della cintura di sicurezza durante la discesa con scala a pioli dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)