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Sez. L, Sentenza n. 9000 del 25/08/1995 (Rv. 493723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Rischio di caduta dall'alto dei lavoratori - Misure antinfortunistiche ex art. 10 d. P.R. n.164 del 1956 o art. 2087 cod. civ. - Obbligatorietà - Fattispecie relativa a bracciante agricolo caduto al suolo da una scala utilizzata per la sostituzione di una lastra di plastica di una serra.
Stato
decisa il 1995-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In caso di esecuzione di qualsiasi opera che esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, trova applicazione la generale norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 164 del 1956, che prescrive l'utilizzazione di cintura di sicurezza debitamente agganciata, e comunque l'art. 2087 cod. civ., che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti (collocazione, a seconda dei casi, di tavole sopra le orditure e di sottopalchi) previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 164 per i lavori da eseguirsi su lucernai, tetti, coperture e simili. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva accertato in sede civile, ai fini dell'azione di regresso proposta dall'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro, la responsabilità penale di quest'ultimo per le lesioni riportate da un bracciante agricolo che era caduto al suolo mentre si trovava su una scala intento a sostituire una lastra di plastica di una serra).

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 70, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)