Sez. 2, Sentenza n. 568 del 10/03/1970 Ud. (dep. 06/03/1971) Rv. 117026 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CONSEGNA DI RAPPORTO POSTDATATO - RAGGIRO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CONSEGNA DI RAPPORTO POSTDATATO - RAGGIRO - CONDIZIONI.*
La consegna di un assegno postdatato puo costituire raggiro, idoneo a commettere il delitto di truffa, quando l'accettazione del titolo da parte del prenditore sia effetto della malizia condotta dall'agente che, al fine di trarlo in inganno, lo induce ad accettare il titolo stesso in luogo del denaro contante, con mendaci promesse sulle sue possibilita di versare la provvista prima della data indicata dal titolo. (V 110890, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)