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Sez. 1, Sentenza n. 2027 del 22/05/1975 (Rv. 375743 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - CAUTELE PER IMPEDIRE LA PENETRAZIONE DI ACQUA NELLE STIVE - OMISSIONE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEL VETTORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375743-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - CAUTELE PER IMPEDIRE LA PENETRAZIONE DI ACQUA NELLE STIVE - OMISSIONE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEL VETTORE - SUSSISTENZA.*

Nel trasporto marittimo, la mancata adozione di cautele atte ad impedire, in presenza di fatti che la facciano apparire prevedibile, la penetrazione di acqua nelle stive, e cioe negli spazi destinati a contenere e conservare il carico della nave adibita al trasporto di cose, rientra nel concetto di colpa commerciale, e non gia nel concetto di colpa nautica, e comporta la presunzione di responsabilita del vettore a norma del primo comma dell'art 422 cod nav. (Conf 1837/74, mass n 370048).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)