Sez. U, Sentenza n. 26813 del 19/12/2009 (Rv. 611303 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche - Spettanza - Sentenza della Corte dei Conti - Ritardata corresponsione degli importi riconosciuti dal giudice contabile - Conseguente domanda di condanna della P.A. al pagamento degli interessi e della rivalutazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In caso di ritardata corresponsione delle somme riconosciute con sentenza della Corte dei Conti come spettanti a titolo di prestazioni pensionistiche, la successiva domanda di condanna della P.A. al pagamento degli interessi e della rivalutazione su detti importi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, da un lato, il rapporto pensionistico non rileva direttamente, onde non รจ postulabile la giurisdizione speciale (della Corte dei Conti) prevista per le controversie in materia pensionistica e, dall'altro, controvertendosi in materia di diritti soggettivi, la generale giurisdizione del giudice ordinario non incontra alcun limite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)