Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 21/07/1967 (Rv. 328829 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
Ai fini della Determinazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento, per luogo dove l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa deve intendersi quello in cui l'imprenditore svolge la sua attivita prevalente, sia diretta sia amministrativa, trattando gli affari, raccogliendo e coordinando i diversi fattori della produzione, il luogo, cioe, in cui l'imprenditore ha il centro dei propri interessi. Non costituiscono elementi per stabilire la Competenza ne il luogo in cui si trovano i beni dell'impresa, ne quello dove si svolge l'attivita produttiva o sono situati i cantieri e le fabbriche. (Conf. 1229-66, 494-66).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)