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Sez. 2, Sentenza n. 1959 del 17/06/1968 (Rv. 333983 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - DISCONOSCIMENTO - EFFICACIA PROBATORIA DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - CONDIZIONI- PETIZIONE DI EREDITA FORMULATA SULLA BASE DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO DISCONOSCIUTO- ONERE DELLA VERIFICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333983-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - DISCONOSCIMENTO - EFFICACIA PROBATORIA DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - CONDIZIONI- PETIZIONE DI EREDITA FORMULATA SULLA BASE DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO DISCONOSCIUTO- ONERE DELLA VERIFICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.*

L'efficacia del testamento olografo quale prova documentale e disciplinata - trattandosi di scrittura privata - dall'art. 2702 cod.civ. nel senso che esso fa piena prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione da colui che l'ha sottoscritta, solo se colui contro il quale esso e prodotto riconosce l'autenticita della sottoscrizione e - essendo richiesta l'autografia di tutto il documento- della grafia dell'intera scheda o se queste debbono considerarsi legalmente riconosciute a norma dell'art. 215 cod.proc.civ. pertanto nel caso in cui taluno - essendo nel possesso dei beni - chiede l'accertamento della sua qualita di erede legittimo, ed il convenuto proponga, in via riconvenzionale, petizione di eredita sulla base di un testamento olografo, disconosciuto dall'attore, incombe al convenuto l'Onere di chiedere a norma dell'art. 216 cod.proc.civ. la verificazione del testamento stesso. (V. 807-65, 724-62, 2600-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)