diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 809 del 18/03/1968 Cc. (dep. 15/06/1968) Rv. 108330 - 01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - FORMA - DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE FATTA DAL DIFENSORE, IN PRESENZA DELL'IMPUTATO, NEGLI ATTI PRELIMINARI ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO ED INSERITA A VERBALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108330-01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - FORMA - DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE FATTA DAL DIFENSORE, IN PRESENZA DELL'IMPUTATO, NEGLI ATTI PRELIMINARI ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO ED INSERITA A VERBALE - INAMMISSIBILITA.*

La dichiarazione di ricusazione deve essere fatta con atto sottoscritto dal dichiarante e presentata al cancelliere assieme ai documenti che vi si riferiscono. E inammissibile, pertanto, la dichiarazione di ricusazione di un componente del collegio giudicante fatta dal difensore, pur in presenza dell'imputato, negli Atti preliminari all'apertura del dibattimento con istanza inserita a verbale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 65, Cod. Proc. Pen. art. 71, Cod. Proc. Pen. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)