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Sez. 4, Sentenza n. 1800 del 12/08/1985 Ud. (dep. 24/09/1985) Rv. 170414 - 01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE - AUTENTICAZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZA: INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-08-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170414-01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE - AUTENTICAZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZA: INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

La dichiarazione di ricusazione va fatta personalmente dallo interessato o per mezzo del difensore ovvero di un procuratore speciale. L'atto deve essere sottoscritto dal dichiarante, a pena di inammissibilità, e la sottoscrizione medesima deve essere autenticata da pubblico ufficiale (cancelliere, notaio o altro pubblico ufficiale a ciò deputato), secondo la regola generale vigente nel sistema processuale penale, in tema di presentazione personale delle dichiarazioni delle parti. (nella specie l'istanza di ricusazione è stata dichiarata inammissibile, perché, essendo stata presentata da imputato detenuto assente, non era stata né autenticata, né confermata in dibattimento dall'imputato stesso). (V mass n 159639; (V mass n 148936; (V mass n 108330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 65, Cod. Proc. Pen. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)