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Sez. 1, Sentenza n. 3693 del 18/12/1971 (Rv. 355467 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - ORDINARIA - AZIONI - PRIVILEGIATE - COSTITUZIONE - STATUTO - CLAUSOLE DELLO STATUTO - PATTUIZIONI DI DIRITTO PRIVATO - LIBERA DETERMINAZIONE DELLE PARTI - LIMITI - MOTIVI DI NULLITA - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - CLAUSOLA STATUTARIA ESCLUDENTE I TITOLARI DI AZIONI PRIVILEGIATE - NULLITA - INSUSSISTENZA - IMPOSSIBILITA DELL'ASSEMBLEA TOTALITARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355467-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - ORDINARIA - AZIONI - PRIVILEGIATE - COSTITUZIONE - STATUTO - CLAUSOLE DELLO STATUTO - PATTUIZIONI DI DIRITTO PRIVATO - LIBERA DETERMINAZIONE DELLE PARTI - LIMITI - MOTIVI DI NULLITA - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - CLAUSOLA STATUTARIA ESCLUDENTE I TITOLARI DI AZIONI PRIVILEGIATE - NULLITA - INSUSSISTENZA - IMPOSSIBILITA DELL'ASSEMBLEA TOTALITARIA - ESCLUSIONE.*

Le clausole dello statuto di una societa per azioni sono pattuizioni di diritto privato rimesse alla libera Determinazione delle parti, la quale e pertanto soggetta solo al limite derivante dall'art 1418 cod civ, secondo il quale il contratto e nullo quando e contrario a norme imperative, quando in esso manchi o sia illecito qualcuno dei requisiti indicati nel capoverso di tale norma, o quando la nullita sia specificamente sancita da altra disposizione di legge. Tali motivi di nullita possono, ovviamente invalidare anche una sola parte o singole clausole del contratto, senza che questo nel rimanente venga viziato. Da tale premessa consegue che, non esistendo nel sistema del diritto societario (e in particolar modo nelle Disposizioni che disciplinano il diritto d'intervento dei soci alle assemblee) alcuna norma da cui possa desumersi la nullita della clausola statutaria che esclude, per i proprietari di azioni privilegiate, l'intervento all'assemblea ordinaria, consentendo l'intervento stesso soltanto ai titolari di azioni ordinarie, una siffatta clausola deve ritenersi legittima. Ne la predetta esclusione rende impossibile la Costituzione dell'assemblea totalitaria prevista dall'art 2366 cod civ, in quanto i soci esclusi 'ab originé (in forza di clausola statutaria) dal diritto di intervento non vanno computati ai fini della detta assemblea totalitaria, ed in quanto l'intero capitale di cui e cenno nel terzo comma della citata norma, ai fini della Costituzione dell'assemblea non preceduta da convocazione, e quello riferibile ai soci aventi diritto a tale convocazione, e non anche a quelli esclusi dal diritto d'intervento e, quindi, anche da quello di convocazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2446, Cod. Civ. art. 2348, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2367, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2351, Cod. Civ. art. 2376, Cod. Civ. art. 2368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)