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Sez. 1, Sentenza n. 561 del 01/03/1973 (Rv. 362608 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - STATUTO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DELL'ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362608-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - STATUTO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DELL'ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione e l'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una societa, in quanto Atti di privata autonomia, sono soggette alla disciplina dei contratti ed alle regole dell'ermeneutica contrattuale, non a quelle dell'interpretazione ed applicazione della legge, e pertanto eventuali censure riferentisi alle prime non possono essere dedotte ne esaminate in Sede di legittimita come violazione di queste ultime. (Conf 2275/71, mass n 353119; V 3693/71, mass n 355467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2518, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)