Sez. 1, Sentenza n. 561 del 01/03/1973 (Rv. 362608 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - STATUTO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DELL'ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - STATUTO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DELL'ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione e l'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una societa, in quanto Atti di privata autonomia, sono soggette alla disciplina dei contratti ed alle regole dell'ermeneutica contrattuale, non a quelle dell'interpretazione ed applicazione della legge, e pertanto eventuali censure riferentisi alle prime non possono essere dedotte ne esaminate in Sede di legittimita come violazione di queste ultime. (Conf 2275/71, mass n 353119; V 3693/71, mass n 355467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2518, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)