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Sez. L, Sentenza n. 788 del 28/01/1983 (Rv. 425529 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE A CARICO DEL FONDO AUTOFERROTRANVIERI - DOMANDA GIUDIZIARIA RELATIVA - PROPONIBILITÀ - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 37 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - MODIFICAZIONE EX ART. 58 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425529-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE A CARICO DEL FONDO AUTOFERROTRANVIERI - DOMANDA GIUDIZIARIA RELATIVA - PROPONIBILITÀ - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 37 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - MODIFICAZIONE EX ART. 58 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INSUSSISTENZA.*

L'art. 37, quinto comma, della legge 28 luglio 1961 n. 830, che fissa il termine di cinque anni per la proposizione delle domande giudiziarie in materia di pensioni a carico del fondo autoferrotramvieri, rientra in un complesso normativo speciale, quale è quello di tale fondo, e non può perciò ritenersi modificato dall'art. 58 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che stabilisce il termine di dieci anni per la proposizione delle domande giudiziarie in materia di pensioni INPS, essendo quest'ultima legge relativa alla revisione degli ordinamenti pensionistici ordinari dell'INPS.*

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)