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Sez. U, Sentenza n. 2954 del 15/05/1984 (Rv. 435000 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE DAL FONDO AUTONOMO PER GLI AUTOFERROTRANVIERI ISTITUITO PRESSO L'INPS - AZIONE GIUDIZIARIA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA - TERMINE DI DECADENZA DI CINQUE ANNI EX ART. 37, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 35, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435000-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE DAL FONDO AUTONOMO PER GLI AUTOFERROTRANVIERI ISTITUITO PRESSO L'INPS - AZIONE GIUDIZIARIA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA - TERMINE DI DECADENZA DI CINQUE ANNI EX ART. 37, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 35, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo il quale non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, opera con riguardo ai termini procedimentali attinenti a dette procedure, non ai termini che vengono fissati a pena di decadenza per l'Esercizio dell'Azione. Pertanto, con riguardo alle prestazioni previdenziali erogate in favore degli autoferrotranvieri dall'autonomo fondo istituito presso l'INPS, secondo la previsione dell'art. 37 della legge 28 luglio 1961 n. 830, l'Azione giudiziaria, se resta consentita anche nel caso di mancato o tardivo esperimento del ricorso amministrativo (a norma dell'art. 148 disp. Att. Cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 9 della legge n. 533 del 1973, abrogativo delle Disposizioni condizionanti la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento del procedimento amministrativo), non si sottrae al termine di decadenza di cinque anni, stabilito dal quinto comma del citato art. 37, trattandosi di termine attinente alla stessa nascita del diritto, il quale (a seguito della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973) va fatto decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla comunicazione all'interessato del provvedimento ricorribile in Sede amministrativa. Tale principio manifestamente non pone il suddetto art. 37 quinto comma della legge n. 830 del 1961 in contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione, in relazione al maggior termine di dieci anni fissato dall'art. 58 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e trovante applicazione con riguardo all'Azione avverso le decisioni dell'INPS in tema di trattamento pensionistico dell'Assicurazione generale obbligatoria, tenuto conto che si tratta di una scelta del legislatore che si giustifica alla stregua del carattere autonomo e più favorevole del trattamento a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri, sia per i criteri di calcolo e di versamento dei contributi, sia per i criteri di accertamento ed erogazione delle prestazioni. (V 5176/83, mass n 430040; (V 788/83, mass n 425528; (V 788/83, mass n 425529; (contra 3345/83, mass n 428239).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)