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Sez. 1, Sentenza n. 9205 del 01/09/1999 (Rv. 529577 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981 - Principio regolatore - Individuazione - Utilizzazione del contributo per la ricostruzione dell'immobile danneggiato nello stesso luogo - Attenuazione del principio nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma ottavo, della legge - Ipotesi del proprietario non residente nel comune di ubicazione dell'immobile danneggiato e della rinuncia alla ricostruzione in funzione dell'acquisto di altro immobile in ambito infraprovinciale - Relative previsioni - Carattere derogatorio ed eccezionale - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Riconducibilità ad essa dell'erogazione di contributo da parte del comune per la ricostruzione in comune diverso - Esclusione - Azione di restituzione del contributo - Ammissibilità - Qualificazione - Ripetizione di indebito oggettivo.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529577-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Il principio regolatore dell'erogazione dei contributi e finanziamenti per la ricostruzione postsisma ai sensi della legge n. 219 del 1981 e successive modifiche è quello espresso dall'art. 9, primo comma, di detta legge, cioè quello per cui la ricostruzione agevolata dalla erogazione deve avvenire nello stesso luogo, nel quale si trova l'immobile danneggiato dal sisma. Tale principio è attenuato per gli immobili ubicati fuori dal centro abitato (per i quali l'art. 10, ottavo comma della stessa legge consente la ricostruzione in altro sito dello stesso comune di ubicazione) ed è sostanzialmente derogato unicamente in favore dei proprietari residenti fuori dal comune colpito dal sisma, ai quali è consentita (ex art. 9, primo comma, lettera b della legge) la ricostruzione nel comune di residenza, nonché in favore dei proprietari che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, rinuncino al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto, utilizzino una somma di pari importo per l'acquisto di un immobile nell'ambito della stessa provincia, con conseguente acquisizione al patrimonio del comune delle aree di sedime degli edifici danneggiati. In dipendenza della loro natura eccezionale, tali deroghe sono suscettibili soltanto di un'interpretazione estensiva, la quale non permette di ricondurre ad alcuna di esse l'ipotesi in cui il contributo venga erogato da un comune per la ricostruzione di un immobile danneggiato sito in un altro comune (e poi all'uopo utilizzato). Ne consegue che il comune erogante ben può chiedere la restituzione del contributo e la relativa azione va qualificata come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 9, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 10, Legge 29/04/1982 num. 187 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)