Sez. 1, Sentenza n. 18454 del 08/09/2011 (Rv. 619613 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Legge n. 219 del 1981 - Beneficiari del relativo contributo - Individuazione - Condizioni e limiti.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE
In tema di provvidenze a seguito di eventi sismici, la legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 13, Legge 21/01/1988 num. 12 art. 20, Decreto Legge 20/11/1987 num. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)