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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018 (Rv. 648743 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Rubrica - Erronea indicazione delle norme di diritto - Inammissibilità del motivo - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648743-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'inammissibilità del motivo, la cui rubrica menzionava la violazione di una norma ormai abrogata e sostituita da un'altra disposizione di legge, atteso che dalla lettura del ricorso si evinceva con chiarezza il principio cui faceva riferimento la previsione pur non correttamente individuata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4), DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 9, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)