Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012 (Rv. 623656 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Rubrica del motivo - Indicazione delle norme di diritto - Erroneità - Inammissibilità del motivo - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, il ricorso aveva erroneamente indicato in rubrica l'art. 112 cod. proc. civ., relativo al vizio di omessa pronuncia, ma in realtà si doleva della carenza assoluta di motivazione sul punto controverso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)