Sez. 2, Sentenza n. 5508 del 07/06/1994 (Rv. 486915 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Computo | Controversie soggette all'operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale - Notificazione della sentenza durante il periodo della sospensione - Termine breve per l'impugnazione - Computo.
Procedimento civile - Termini processuali - Computo
Con riguardo a controversie soggette all'operatività della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, la notificazione della sentenza durante il periodo - dall' 1 agosto al 15 settembre di ogni anno - della sospensione stessa ha l'effetto, in applicazione del disposto dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, di differire "l'inizio" del termine breve di impugnazione alla "fine" del detto periodo, con la conseguenza che, nulla innovando tale norma sui criteri di computo dei termini quali risultano regolati dall'art. 155 cod. proc. civ., il detto "inizio" coincide col giorno 16 settembre, ma il computo del termine così differito va compiuto a decorrere dal 17 settembre, secondo la regola per cui "dies a quo non computatur in termino".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)