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Sez. 1, Sentenza n. 186 del 10/01/1991 (Rv. 470443 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Pagamento dei debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione all'azione revocatoria - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470443-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

L'art. 67, comma secondo della legge fallimentare, allorché sottopone ad azione revocatoria i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia la possibilità di scegliere, conoscendo lo stato di insolvenza del debitore, tra la ricezione o meno del pagamento revocando. Pertanto la norma non si applica alle imprese creditrici che - come l'ENEL - operano in regime di monopolio legale (art. 2597 cod. civ.), le quali, avendo l'obbligo di contrattare con chiunque ne faccia richiesta offrendo il pagamento del corrispettivo, non hanno alcuna possibilità di operare quella scelta, ancorché siano a conoscenza del dissesto dell'altro contraente, e sono altresì obbligate, ove abbiano sospeso la prestazione del servizio in conseguenza del mancato versamento di detto corrispettivo, a riattivare il servizio stesso, quando la mora sia sanata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Legge Falliment. art. 267, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)