Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 26/05/1989 (Rv. 462878 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - DANNO O PREGIUDIZIO A PROPRIETÀ ESCLUSIVA - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI VICINATO - APPLICAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - DANNO O PREGIUDIZIO A PROPRIETÀ ESCLUSIVA - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI VICINATO - APPLICAZIONE.*
La disposizione dell'art. 1120 cod. civ., nella parte in cui vieta le innovazioni che possono recare pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato o che rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso od al godimento anche di un solo condominio, si limita a tutelare l'edificio in sè ed il modo di usare e di godere della cosa comune; consegue che ove l'opera compiuta da un condominio o dal condomino sulla cosa comune rechi danno o pregiudizio alla proprietà esclusiva di un singolo condomino, trattandosi di rapporti relativi a due immobili finitimi, trovano applicazione la disciplina dei rapporti di vicinato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)