Sez. 2, Sentenza n. 6952 del 20/06/1995 (Rv. 492948 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE | Attività materiale o arbitraria della P.A. - Pregiudizio ai diritti dei privati - Condanna della P.A. ad un "facere" - Ammissibilità - Fattispecie (condotta d'acqua installata in un fondo privato).
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE
Il divieto di condannare la pubblica amministrazione a compiere una specifica attività (nella specie: a rimuovere una condotta d'acqua installata su di un fondo privato) non trova applicazione quando la pubblica amministrazione abbia arrecato pregiudizio ai diritti dei privati con attività materiale o con atti arbitrari ed in mancanza assoluta di un provvedimento giustificativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)