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Sez. 6, Sentenza n. 7070 del 06/06/1996 Ud. (dep. 15/07/1996) Rv. 206023 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Reato di falsa testimonianza - Verbale contenente tale testimonianza - Costituisce documentazione del reato - Applicabilità dell'art. 234 cod. proc. pen. - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 238 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie: procedimento per falsa testimonianza; acquisizione del suddetto verbale.
Stato
decisa il 1996-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206023-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Il verbale contenente la deposizione testimoniale falsa, con riguardo al reato di falsa testimonianza, non costituisce prova assunta in altro procedimento, ma documentazione del suddetto reato nel corso della sua consumazione: come tale esso è soggetto alla normativa dell'art. 234 cod. proc. pen. (sulla prova documentale) e non già quella dell'art. 238 cod. proc. pen. (sui verbali di prove di altri provvedimenti). (Affermando siffatto principio la cassazione ha ritenuto che ritualmente fosse stata disposta in un procedimento per falsa testimonianza l'acquisizione del verbale della deposizione incriminata resa in altro procedimento, a prescindere dal consenso delle parti, pur nella vigenza dell'art. 238 cod. proc. pen. prima della riforma disposta dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)