Sez. 5, Sentenza n. 1389 del 01/12/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120406 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE - MERA INDICAZIONE DEGLI ASSEGNI, DEL LORO IMPORTO E DELLA RECIDIVA - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE - MERA INDICAZIONE DEGLI ASSEGNI, DEL LORO IMPORTO E DELLA RECIDIVA - SUFFICIENZA.*
Il pretore, con il decreto di citazione puo elencare gli assegni emessi a vuoto dall'imputato, indicando i relativi importi e contestare la recidiva. In tal modo egli contesta sia l'elemento obiettivo sia l'elemento soggettivo dell'ipotesi aggravata del delitto di emissione di assegno a vuoto, e pone l'imputato nella condizione di potersi difendere dall'accusa, qualunque siano le parole contenute nel capo di imputazione. La contestazione di una aggravante, per essere rituale, non deve necessariamente riprodurre o parafrasare le parole della legge che la precede, ma puo ben consistere nella semplice indicazione non equivoca degli elementi tipici che costituiscono la circostanza. (Conf 115058, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)