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Sez. 2 - , Sentenza n. 7829 del 15/01/2021 Cc. (dep. 26/02/2021) Rv. 280687 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rigetto di istanza di restituzione di beni sequestrati - Motivazione "per relationem" del giudice per le indagini preliminari - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280687-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di appello avverso provvedimenti cautelari reali, la regola prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. che, a pena di nullità, impone al giudice l'obbligo di motivazione, opera soltanto per il provvedimento applicativo della misura, ma non per l'ordinanza che risponde all'istanza di restituzione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale è consentita la motivazione "per relationem" ad atti del procedimento noti alle parti, e la sua impugnazione ha effetto devolutivo, attribuendo al giudice del gravame piena cognizione, con la possibilità di rimediare all'eventuale insufficienza della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CBIS, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)