Sez. 6, Sentenza n. 8854 del 20/05/1998 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 211998 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA | Reati ministeriali - Nozione - Fattispecie in tema di corruzione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA
Ai sensi dell'art. 96 cost. e dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1989, n. 1, gli elementi che caratterizzano la categoria dei "reati ministeriali sono la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto. Deve, quindi, ritenersi che, non solo siano esclusi dalla categoria in questione quei reati in cui sia ravvisabile un mero rapporto di occasionalità tra la condotta illecita del ministro e l'esercizio delle funzioni, ma anche che non siano richiesti ulteriori requisiti per l'esistenza di tali reati, quali l'abuso delle funzioni o dei poteri o la violazione dei doveri di ufficio. (Nella specie è stata ritenuta insussistente la qualificazione di reato ministeriale nella ipotesi di corruzione, commessa dal ministro in concorso con pubblico ufficiale - quale "intraneus" -, in relazione alla aggiudicazione di lavori pubblici stradali, dietro compensi illeciti, al di fuori di qualsiasi titolo ad intervenire da parte del ministro, per la sua specifica funzione, sugli appalti relativi).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 96, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)