diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 34546 del 18/06/2014 Ud. (dep. 06/08/2014) Rv. 264271 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA | Reati ministeriali - Nozione - Fattispecie in tema di ingiuria e diffamazione.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264271-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA

Ai sensi dell'art. 96 Cost. e dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1989, n. 1, gli elementi che caratterizzano la categoria dei "reati ministeriali" sono la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto, dovendo invece ritenersi che siano esclusi dalla categoria in questione quei reati in cui sia ravvisabile un mero rapporto di occasionalità tra la condotta illecita del ministro e l'esercizio delle funzioni. (Nella specie, è stata ritenuta insussistente la qualificazione di reato ministeriale in relazione alle condotte di ingiuria e diffamazione poste in essere, nel corso di una trasmissione televisiva sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario, dal ministro della Giustizia pro tempore nei confronti di un parlamentare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 96, Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)